sabato 29 giugno 2013

Fumata bianca: habemus PAC?

Mi sono imbattuto nel comunicato ufficiale della UE in lingua italiana, nel quale è spiegata (molto bene), punto per punto, la nuova PAC. Si tratta di un quadro abbastanza analitico della nuova riforma della politica agricola, che però non deve illuderci, i nodi da sciogliere, infatti, sono ancora tanti sia a livello Europeo che nazionale.


Di seguito ho copiaincollato il comunicato (che trovate qui originale) evidenziando in grassetto alcuni aspetti specifici che ho ritenuto particolarmente interessanti:

Bruxelles, 26 giugno 2013

Riforma della PAC: i principali elementi

La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo (PE) hanno raggiunto oggi un accordo politico sulla riforma della politica agricola comune, salva l’approvazione formale in prima lettura da parte del Consiglio e del PE dopo l’ufficializzazione dei testi in tutte le lingue. L’accordo, basato sulle proposte della Commissione dell’ottobre 2011 (cfr. IP/11/1181 e MEMO/11/685), si articola su quattro importanti regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio sulla politica agricola comune (PAC), riguardanti i) i pagamenti diretti, ii) l'organizzazione comune di mercato unica (OCM), iii) lo sviluppo rurale e iv) un regolamento orizzontale sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della PAC. Una serie di questioni saranno trattate separatamente nell’ambito dei negoziati del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 (QFP), segnatamente il trasferimento di fondi tra pagamenti diretti (1° pilastro) e sviluppo rurale (2° pilastro), l’assegnazione delle dotazioni nazionali per i pagamenti diretti e per lo sviluppo rurale, le percentuali di cofinanziamento e la questione del livellamento e della riduzione per gradi.

Gli elementi principali delle proposte sono riepilogati di seguito.

1. Pagamenti diretti
Per arrivare a una distribuzione più equa del sostegno, il sistema dei pagamenti diretti della PAC si allontanerà da quello in cui le dotazioni per Stato membro - e per agricoltore in ciascuno Stato membro – si basano su riferimenti storici. Si procederà ad una convergenza chiara ed effettiva dei pagamenti non solo tra Stati membri ma anche all’interno di essi. Inoltre l’introduzione di un pagamento per l’inverdimento (greening ndr)- in base al quale il 30% della dotazione nazionale disponibile sarà subordinato all’osservanza di determinate pratiche agricole sostenibili - significa che una quota cospicua del sussidio sarà dedicata in futuro a retribuire gli agricoltori per la fornitura di beni pubblici rispettosi dell'ambiente. Tutti i pagamenti resteranno comunque subordinati al rispetto di determinate norme ambientali

Regime di pagamento di base: gli Stati membri dedicheranno il 70% della dotazione nazionale dei pagamenti diretti al nuovo regime di pagamento di base – meno gli importi impegnati per gli aiuti complementari ai giovani agricoltori, e altre opzioni quali gli aiuti complementari per le zone svantaggiate, il regime dei piccoli agricoltori, il pagamento ridistributivo e sotto forma di pagamenti "accoppiati". Per i paesi UE-12 (anche l'Italia ndr), la scadenza del più semplice e forfettario regime di pagamento unico per superficie sarà prorogata fino al 2020.

Convergenza interna: gli Stati membri che attualmente mantengono le dotazioni basate sui riferimenti storici devono passare a livelli di pagamento per ettaro più omogenei. Possono scegliere tra diverse opzioni: adottare un approccio nazionale oppure regionale (in base a criteri amministrativi o agronomici); conseguire una percentuale regionale/nazionale entro il 2019, oppure far sì che le aziende che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale ottengano un aumento graduale - con la garanzia supplementare che ciascun agricoltore raggiunga un pagamento minimo pari al 60% della media regionale/nazionale entro il 2019. Gli importi a disposizione degli agricoltori che ricevono più della media regionale/nazionale saranno adeguati in proporzione, con l’opzione per gli Stati membri di limitare eventuali “perdite” al 30%.

Gli Stati membri hanno inoltre il diritto di ricorrere ad un pagamento ridistributivo per i primi ettari in base al quale possono usare fino al 30% della dotazione nazionale per ridistribuirla tra gli agricoltori per i loro primi 30 ettari (o fino alle dimensioni aziendali medie se superiori a 30 ettari). L’effetto ridistributivo sarà considerevole. Un’ulteriore opzione possibile è applicare un pagamento massimo per ettaro.

Giovani agricoltori: per promuovere il rinnovo generazionale, il pagamento di base accordato ai giovani agricoltori (di età inferiore a 40 anni) al loro primo insediamento dovrebbe essere integrato da un ulteriore 25% per i primi cinque anni di attività. Il suo finanziamento proverrà fino al 2% dalla dotazione nazionale e sarà obbligatorio per tutti gli Stati membri. Questa disposizione si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale.

Regime dei piccoli agricoltori: regime facoltativo per gli Stati membri. L’agricoltore che presenta domanda di finanziamento può decidere di partecipare al regime per i piccoli agricoltori e ricevere quindi un pagamento annuo stabilito dallo Stato membro, compreso fra 500 e 1 250 EUR, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda. Gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento annuale, incluso quello in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l’importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali. I partecipanti dovranno osservare regole di condizionalità meno rigorose e saranno esonerati dall'obbligo d’inverdimento. La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro decida di fare in modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza il regime. È previsto inoltre un finanziamento nell'ambito dello sviluppo rurale per fornire ai piccoli agricoltori consulenze sui finanziamenti destinati allo sviluppo economico e alle ristrutturazioni nelle regioni in cui sono presenti numerose piccole aziende agricole.

"Accoppiamento" facoltativo: per risolvere gli effetti potenzialmente negativi della convergenza interna per settori specifici in determinate regioni e tenere conto delle condizioni oggi in vigore, gli Stati membri avranno la possibilità di concedere pagamenti "accoppiati" di importo limitato, ossia collegati a un prodotto specifico. Questi pagamenti saranno limitati all’8% della dotazione nazionale se lo Stato membro eroga attualmente da 0 a 5% del sostegno accoppiato, o fino al 13%, se l'attuale livello del sostegno accoppiato è superiore al 5%. La Commissione ha la facoltà di approvare una percentuale più alta, se giustificata. È inoltre possibile fornire un sostegno "accoppiato” del 2% per le colture proteiche.

Zone soggette a vincoli naturali/zone svantaggiate: gli Stati membri, o le loro regioni, possono concedere un pagamento supplementare, non superiore al 5% della dotazione nazionale, alle zone soggette ai vincoli naturali specifici definiti dalle norme sullo sviluppo rurale. Questa possibilità non incide sulle opzioni disponibili nell'ambito dello sviluppo rurale per le zone soggette a vincoli naturali/svantaggiate.

Inverdimento (greeening): oltre al regime di pagamento di base/regime semplificato di pagamento unico per superficie, ciascun'azienda riceverà un pagamento per ettaro per il rispetto di alcune pratiche agricole favorevoli al clima e all'ambiente. Gli Stati membri riserveranno a questo pagamento il 30% della dotazione nazionale. Si tratta di un obbligo e in caso di inosservanza dei requisiti d’inverdimento le sanzioni supereranno il pagamento per l'inverdimento stesso, ossia dopo un periodo di transizione i trasgressori recidivi perderanno anche fino al 125% del proprio pagamento per l'inverdimento.

Le tre misure di base del greening previste sono:
il mantenimento dei prati permanenti, nonché
 la diversificazione delle colture (un agricoltore deve coltivare almeno due colture se possiede superfici a seminativo che superano 10 ettari e almeno tre colture se le superfici a seminativo superano 30 ettari. La coltura principale può occupare al massimo il 75% della superficie a seminativo e le due colture principali almeno il 95%);
il mantenimento di un'”area di interesse ecologico” pari ad almeno il 5% della superficie a seminativo dell’azienda, per le aziende con una superficie superiore a 15 ettari (esclusi i prati permanenti): si tratta di margini dei campi, siepi, alberi, terreni lasciati a riposo, elementi caratteristici del paesaggio, biotopi, fasce tampone, superfici oggetto di imboschimento. Questo tasso salirà al 7% in seguito a una relazione della Commissione nel 2017 e ad una proposta legislativa.
Equivalenza d’inverdimento: per evitare di penalizzare quanti già affrontano le questioni di sostenibilità ambientale, l’accordo prevede un sistema d’"equivalenza d’inverdimento” in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano i suddetti requisiti di base. Ad esempio, gli agricoltori biologici non saranno soggetti a prescrizioni supplementari, poiché i benefici delle loro prassi in termini ecologici sono evidenti. Per gli altri, i regimi agroambientali possono incorporare misure considerate equivalenti, un elenco delle quali figura nel nuovo regolamento. Per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i pagamenti nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base [cfr. sezione sullo sviluppo rurale di seguito].

Disciplina finanziaria: fatta salva l’approvazione del quadro finanziario pluriennale e nonostante la decisione distinta per l’esercizio 2014, si è convenuto che, in futuro, per ogni riduzione dei pagamenti diretti annuali operata dalla disciplina finanziaria (ossia quando i pagamenti stimati sono superiori al bilancio disponibile per il 1° pilastro) occorrerà applicare una soglia pari a 2 000 EUR. In altre parole, la riduzione NON si applicherà ai primi 2 000 EUR dei pagamenti diretti di ciascun agricoltore. In tal modo si alimenterà anche la riserva di crisi del mercato laddove necessario [cfr. regolamento orizzontale].

"Agricoltori in attività": per colmare alcune lacune giuridiche che hanno permesso ad un numero limitato di imprese di ottenere pagamenti diretti anche se la loro attività economica principale non è agricola, la riforma inasprisce la regola sugli agricoltori in attività. Si è introdotta una nuova lista nera di attività professionali che gli Stati membri sono tenuti a escludere dai pagamenti diretti (aeroporti, servizi ferroviari, opere idrauliche, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti) a meno che le singole imprese interessate riescano a dimostrare che svolgono un'autentica attività agricola. Gli Stati membri potranno ampliare la lista nera aggiungendovi altre attività economiche.

Ettari ammissibili - Il 2014 rappresenterà il nuovo anno di riferimento per le superfici agricole, ma per evitare speculazioni è previsto un collegamento con coloro che hanno beneficiato del regime dei pagamenti diretti nel 2013. Gli Stati membri che potrebbero registrare un considerevole aumento della superficie ammissibile dichiarata possono limitare il numero di diritti all’aiuto da assegnare nel 2015 al 135% o al 145% del numero di ettari dichiarati nel 2009.

2. Meccanismi di gestione del mercato
Con le quote latte che scadono nel 2015, la riforma prevede la fine del regime delle quote dello zucchero il 30 settembre 2017, a conferma dell’indicazione contenuta nella riforma del settore dello zucchero del 2005 di porre fine al regime delle quote, pur concedendo tempi supplementari per l’adeguamento del settore. Ciò migliorerà la competitività dei produttori UE sul mercato interno e su quello mondiale (in quanto le esportazioni dell'UE devono rispettare i limiti dettati dalle regole dell'OMC per le quote) e offrirà al settore prospettive a lungo termine. L’ampia offerta sui mercati interni dell’UE a prezzi ragionevoli tornerà a vantaggio anche dei consumatori intermedi e finali di zucchero. Ai fini di una maggiore sicurezza saranno mantenute le disposizioni generali che disciplinano gli accordi fra gli zuccherifici e i coltivatori. Per il periodo successivo alla fine delle quote, lo zucchero bianco potrà continuare a fruire degli aiuti all'ammasso privato. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo continuerà a godere di un accesso illimitato in franchigia doganale al mercato unionale.

Per quanto riguarda la produzione vinicola, l’accordo rispetta la decisione della riforma del 2006 di porre fine al regime dei diritti di impianto nel settore vitivinicolo a fine 2015, con l’introduzione di un regime di autorizzazioni per i nuovi impianti di viti dal 2016 - secondo le raccomandazioni del gruppo di alto livello sul vino formulate nel dicembre scorso (cfr. IP/13/1378) – con crescita limitata all’1% all’anno.

Altre modifiche all’organizzazione comune di mercato unica (OCM unica) intendono migliorare l’orientamento al mercato dell'agricoltura dell’UE alla luce dell'aumentata concorrenza sui mercati mondiali, garantendo in parallelo una rete di sicurezza effettiva per gli agricoltori in un contesto di incertezze esterne (insieme ai pagamenti diretti e alle opzioni di gestione dei rischi nell’ambito dello sviluppo rurale). I sistemi vigenti di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato sono riveduti per renderli più reattivi ed efficienti, ad esempio con adeguamenti tecnici per le carni bovine e i prodotti lattiero-caseari. Per questi ultimi, le modifiche si aggiungono al "Pacchetto latte" del 2012 che ha integrato il regolamento e rafforza il potere contrattuale degli agricoltori.

Sono inoltre introdotte nuove clausole di salvaguardia in tutti i settori per consentire alla Commissione di adottare misure d'emergenza in risposta a turbative generali del mercato, come le misure adottate durante la crisi dell'E.coli in maggio e giugno 2011. Queste misure saranno finanziate da una riserva di crisi costituita tramite la riduzione annuale dei pagamenti diretti. I fondi non impiegati per le misure di crisi saranno restituiti agli agricoltori l’anno successivo. In caso di grave squilibrio del mercato, la Commissione può quindi autorizzare le organizzazioni dei produttori o le organizzazioni interprofessionali, nel rispetto di determinate garanzie, ad adottare collettivamente determinate misure temporanee (ad esempio ritiro dal mercato o ammasso privato) per stabilizzare il settore interessato.

Saranno prorogati i regimi "Frutta nelle scuole" e "Latte nelle scuole" e il bilancio annuale per il regime di frutta nelle scuole è aumentato da 90 a 150 milioni di EUR all’anno.

La Commissione intende migliorare l'organizzazione dei settori per rafforzare il potere contrattuale degli agricoltori nella filiera agroalimentare, con poche e limitate deroghe alla normativa dell’UE in materia di concorrenza. Le norme relative al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle organizzazioni interprofessionali sono ora estese a tutti i settori e sono previste nuove possibilità di costituzione di questi tipi di organizzazioni il cui finanziamento è trasferito allo sviluppo rurale (cfr. di seguito). Si prevede inoltre che gli agricoltori possano negoziare contratti collettivi per l'olio d'oliva e le carni bovine, i cereali e taluni altri seminativi, a determinate condizioni e con determinate garanzie. La Commissione elaborerà linee guida in merito a potenziali problemi legati alla normativa sulla concorrenza.

Nell'interesse della semplificazione e dell’orientamento del mercato, si è proceduto all'abolizione di un certo numero di regimi minori o non utilizzati (aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali e la caseina, aiuti accoppiati per i bachi da seta!)

3. Sviluppo rurale
La politica di sviluppo rurale manterrà l’attuale concetto di base che si è rivelato vincente: gli Stati membri o le regioni continueranno ad elaborare programmi pluriennali propri sulla scorta della gamma di misure disponibili a livello UE, secondo le esigenze delle proprie zone rurali. Tali programmi saranno cofinanziati dalle dotazioni nazionali, importi e percentuali di cofinanziamento saranno discussi nel contesto del QFP. Le nuove regole del 2° pilastro offriranno un approccio più flessibile di quello attuale. Le misure non saranno più classificate a livello UE in “assi” con l’obbligo di una spesa minima per asse. Spetterà invece agli Stati membri o alle regioni decidere, su basi analitiche solide, quale misura usare (e come) per raggiungere gli obiettivi fissati in base a sei priorità generali con relativi “settori d’interesse” (sotto-priorità) più specifici. Le sei priorità riguarderanno: stimolare il trasferimento di conoscenze e l'innovazione, rafforzare la competitività in tutti i tipi d’agricoltura e la gestione sostenibile delle foreste, promuovere l'organizzazione, trasformazione e commercializzazione incluse, nonché la gestione del rischio della filiera agroalimentare, ripristinare, tutelare e migliorare gli ecosistemi, promuovere l'efficienza delle risorse e la transizione a un'economia a basse emissioni di CO2, promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali. Gli Stati membri saranno tenuti a riservare almeno il 30% degli stanziamenti provenienti dal bilancio dell’UE per lo sviluppo rurale a determinate misure di gestione delle terre e alla lotta contro i cambiamenti climatici, e almeno il 5% all’approccio LEADER.

La politica di sviluppo rurale sarà elaborata in stretto coordinamento con le altre politiche tramite un quadro strategico comune a livello UE e accordi di partenariato a livello nazionale che riguardano tutti gli aiuti dei Fondi strutturali e d'investimento europei (ESI), ossia FEASR, FESR, Fondo di coesione, FSE e FEAMP nello Stato membro interessato.

Nel nuovo periodo gli Stati membri o le regioni avranno anche la possibilità di mettere a punto sottoprogrammi tematici per concentrarsi meglio sulle esigenze dei giovani e dei piccoli agricoltori, delle zone montane, delle donne nelle zone rurali, della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento ai medesimi, della biodiversità nonché delle filiere agroalimentari corte. In alcuni casi saranno disponibili tassi di finanziamento superiori nell’ambito dei sottoprogrammi.

L’elenco semplificato delle misure si baserà sui punti di forza delle misure a disposizione nel periodo in corso, e riguarderà tra l’altro:
innovazione: questo tema chiave, (e più in particolare il previsto Partenariato europeo per l'innovazione sui temi della produttività e della sostenibilità agricole) sarà affiancato da diverse misure di sviluppo rurale, quali il "trasferimento di conoscenze", la "cooperazione" e gli “investimenti in immobilizzazioni materiali”. Il partenariato incentiverà l'uso efficiente delle risorse, la produttività e il passaggio a un'economia a basse emissioni di CO2 e a uno sviluppo del settore agricolo e forestale rispettoso del clima e resiliente ai cambiamenti climatici. A tal fine servirà anche una maggior cooperazione fra l'agricoltura e la ricerca, per accelerare il trasferimento tecnologico agli agricoltori;
conoscenza - "Un'agricoltura basata sulla conoscenza": misure rafforzate per fornire servizi di consulenza agraria (anche in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alle sfide ambientali, allo sviluppo economico e alla formazione);
ristrutturazione/investimenti/ammodernamento delle aziende: sovvenzioni tuttora previste, a volte con tassi di finanziamento più alti se connessi ai partenariati europei per l'innovazione o a progetti comuni;
giovani agricoltori: una combinazione di misure può comprendere sovvenzioni per avviare l'attività (fino a 70 000 EUR), investimenti generali in immobilizzazioni materiali, servizi di formazione e consulenza;
piccoli agricoltori: sovvenzioni per avviare l'attività fino a 15 000 EUR per ciascuna piccola azienda agricola;
strumentario per la gestione del rischio: assicurazione e fondi di mutualizzazione per assicurare il raccolto o i rischi di eventi atmosferici o zoonosi [attualmente disponibili nell'ambito dell'articolo 68 nel 1° pilastro]; l’estensione è destinata a includere l'opzione di stabilizzazione dei redditi, che consentirebbe un'erogazione fino al 70% delle perdite subite a partire da un fondo di mutualizzazione in caso di perdita di reddito del 30%;
gruppi/organizzazioni di produttori: sostegno alla costituzione di gruppi/organizzazioni sulla base di un piano aziendale, limitato alle entità definite come PMI;
pagamenti agro-climatico-ambientali: contratti comuni, collegamento a formazioni/informazioni adeguate, maggiore flessibilità nella proroga dei contratti iniziali;
agricoltura biologica: nuova misura separata per una maggior visibilità;
settore forestale: sostegno rafforzato/semplificato grazie a sovvenzioni e pagamenti annuali;
zone montane: per le zone montane e i terreni agricoli oltre il 62° parallelo, l'importo degli aiuti può essere portato fino a 450 EUR per ettaro (da 250 EUR per ettaro);
altre zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici: nuova delimitazione per le zone soggette a vincoli naturali - con effetto a decorrere dal 2018 al più tardi - basata su otto criteri biofisici; gli Stati membri conservano la flessibilità di definire fino al 10% delle loro superfici soggette a vincoli specifici per preservare o migliorare l'ambiente;
cooperazione: maggiori possibilità di sostenere la cooperazione in ambito tecnologico, ambientale e commerciale, per es. progetti pilota, azioni ambientali congiunte, sviluppo di filiere agroalimentari corte e dei mercati locali;
attività non agricole: sovvenzioni per avviare l'attività e sviluppare micro e piccole imprese;
servizi di base e rinnovamento dei villaggi: gli investimenti per le infrastrutture a banda larga e per le energie rinnovabili possono aumentare di scala per estendersi alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati;
LEADER: maggiore sensibilizzazione e altro sostegno preparatorio alle strategie; promuovere la flessibilità di operazione con altri fondi a livello locale, per es. la cooperazione urbano-rurale. N.B.: LEADER sarà usato come approccio comune allo sviluppo locale di tipo partecipativo dai seguenti Fondi strutturali e d'investimento europei (ESI): FESR, FSE, FEAMP e FEASR.

4. Regolamento orizzontale
Controlli: saranno allentate le prescrizioni in materia di controllo nelle regioni in cui i precedenti controlli hanno evidenziato buoni risultati, ossia il corretto rispetto delle norme. Sarà tuttavia necessario incrementare i controlli nelle regioni problematiche.

Servizio di consulenza alle aziende agricole: l’elenco delle questioni sui cui gli Stati membri saranno tenuti ad offrire consulenza agli agricoltori è stato esteso per comprendere, oltre alla condizionalità, i pagamenti diretti per l’inverdimento, le condizioni di mantenimento del terreno ammissibile ai pagamenti diretti, la direttiva quadro sulle acque e la direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi nonché determinate misure di sviluppo rurale.

Condizionalità: tutti i pagamenti diretti, determinati pagamenti a favore dello sviluppo rurale e determinati pagamenti per l’attività vitivinicola continueranno a essere subordinati al rispetto di un certo numero di requisiti obbligatori in ordine all'ambiente, ai cambiamenti climatici, alle buone condizioni agronomiche dei terreni, alle norme sulla salute dell’uomo, degli animali e delle piante nonché al benessere degli animali. L’elenco è stato semplificato per escludere le norme laddove non vi siano obblighi chiari e controllabili per gli agricoltori. L’accordo conferma che la direttiva quadro sulle acque e quella sull'uso sostenibile dei pesticidi saranno inglobate nel regime della condizionalità, una volta che saranno state correttamente recepite in tutti gli Stati membri e gli obblighi degli agricoltori precisamente definiti.

Riserva di crisi: ogni anno sarà creata una riserva di crisi d'importo pari a 400 milioni di EUR (prezzi 2011) tramite l’applicazione della disciplina finanziaria. Se l’importo non è utilizzato per una crisi sarà restituito agli agricoltori sotto forma di pagamenti diretti l'anno successivo.

Trasparenza: gli Stati membri saranno tenuti alla piena trasparenza di tutti i beneficiari - ad eccezione delle aziende ammissibili al regime dei piccoli agricoltori.

Monitoraggio e valutazione della PAC: prima della fine del 2018, e in seguito ogni quattro anni, la Commissione presenterà una relazione sui risultati della PAC per quanto riguarda i tre obiettivi principali, ossia una produzione alimentare redditizia, una gestione sostenibile delle risorse naturali e uno sviluppo territoriale equilibrato.

5. Altri elementi
Allineamento: per quanto riguarda la futura attuazione, una serie di questioni, relative in particolare al regolamento sull’OCM unica, sono state indicate per approvazione a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, e dell'articolo 43, paragrafo 2.

Regime transitorio: l’obiettivo è che i nuovi regolamenti entrino in vigore dal 1° gennaio 2014; la Commissione può ora iniziare i lavori sulle norme d'esecuzione di tali regolamenti del Consiglio. Tuttavia, data la preparazione necessaria, è già evidente che gli organismi pagatori nazionali non avranno il tempo necessario per mettere a punto le procedure amministrative e i controlli del nuovo regime di pagamenti diretti entro l'inizio dell'anno prossimo (quando saranno inviati agli agricoltori i formulari SIGC). Di conseguenza, la Commissione ha elaborato una proposta separata che prevede un anno transitorio per i pagamenti diretti nel 2014. In altri termini, gli elementi nuovi, come l'inverdimento e i complementi ai giovani agricoltori, si applicheranno solo dal 2015. Analogamente, gli Stati membri sono esortati a elaborare i propri programmi di sviluppo rurale pluriennali che dovrebbero essere approvati all’inizio dell’anno prossimo. Tuttavia, per determinati elementi annuali, come i pagamenti agroambientali, occorre applicare norme transitorie in modo che questo tipo di regime non sia interrotto.

Per ulteriori informazioni:
I documenti e le informazioni sulla riforma della PAC sono disponibili alla pagina:
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-613_it.htm

Di seguito invece un comunicato di carattere politico-propagandistico del Commissario Ciolos (originale qui)
Accordo politico su un nuovo orientamento per la politica agricola comune
Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri dell'UE e la Commissione europea hanno raggiunto un accordo su una riforma della politica agricola comune post 2013. “Mi compiaccio di questo accordo che imprime un nuovo orientamento alla politica agricola comune tenendo in maggior conto le aspettative della società emerse nel corso del dibattito pubblico svoltosi nella primavera del 2010. Questo accordo produrrà cambiamenti profondi: renderà i pagamenti diretti più equi e più verdi, rafforzerà la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare e darà alla PAC maggiore efficacia e trasparenza Queste decisioni rappresentano una risposta forte dell’UE alle sfide che pongono la sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici, la crescita e l'occupazione nelle zone rurali. La PAC contribuirà in modo incisivo all’obiettivo globale di promuovere una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva”, ha affermato Dacian Ciolos, Commissario europeo all'Agricoltura e allo sviluppo rurale.
Una PAC più equa
pagamenti diretti saranno distribuiti in modo più equo tra gli Stati membri, le regioni e gli agricoltori, ponendo fine ai "riferimenti storici":
  1. convergenza: la ripartizione del bilancio della PAC garantirà che fino al 20191 nessuno Stato membro riceva meno del 75% della media comunitaria. Nell’ambito di uno stesso Stato membro o regione saranno ridotte le differenze dei livelli di sostegno tra un’azienda e un’altra: l’aiuto per ettaro non potrà essere inferiore al 60% della media degli aiuti versati fino al 2019 nella stessa zona amministrativa o agronomica. Gli Stati membri potranno attribuire aiuti più elevati per i "primi ettari" di un’azienda al fine di sostenere in modo più incisivo le strutture piccole e medie. Per i nuovi Stati membri il regime di pagamento unico per ettaro (RPUS) potrà essere prolungato fino al 2020;
  2. solo gli agricoltori attivi potranno beneficiare di un sostegno al reddito (elenco di attività escluse);
  3. giovani agricoltori: l'insediamento dei giovani agricoltori sarà fortemente incoraggiato, con l'applicazione in tutti gli Stati membri di una maggiorazione dell’aiuto del 25% per i primi cinque anni. Questi aiuti andranno ad aggiungersi alle misure di investimento in favore dei giovani già disponibili;
  4. gli Stati membri potranno inoltre assegnare aiuti maggiori alle zone svantaggiate; potranno essere erogati pagamenti accoppiati a un numero limitato di produzioni, con un abbinamento specifico del 2% per le proteine vegetali al fine di ridurre il livello di dipendenza dell’UE dalle importazioni in questo settore.
Una PAC che rafforza la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare
L’orientamento al mercato dell'agricoltura europea sarà accompagnato dal conferimento di nuovi mezzi agli agricoltori al fine di rafforzarne la posizione nella filiera alimentare:
  1. le organizzazioni professionali e interprofessionali saranno incoraggiate attraverso una regolamentazione ad hoc in materia di diritto della concorrenza in settori specifici (latte, carni bovine, olio di oliva, cereali); potranno negoziare contratti di vendita a nome dei loro membri e generare in tal modo guadagni di efficienza;
  2. le quote zucchero saranno soppresse nel 2017 rafforzando nel contempo l'organizzazione del settore sulla base di contratti e accordi interprofessionali obbligatori;
  3. a partire dal 2016 il regime dei diritti di impianto nel settore vitivinicolo sarà sostituito da un meccanismo dinamico di gestione delle autorizzazioni degli impianti con un maggiore coinvolgimento degli operatori del settore, applicabile fino al 2030, con un limite di impianto fissato all’1% del vigneto per anno.
    Inoltre, saranno predisposti nuovi strumenti di gestione delle crisi:
  4. la Commissione potrà autorizzare temporaneamente i produttori a gestire i volumi immessi sul mercato ;
  5. sarà predisposta una riserva di crisi (accompagnata da una clausola di emergenza generalizzata);
  6. nel quadro dei programmi di sviluppo rurale, gli Stati membri potranno incoraggiare gli agricoltori a partecipare a meccanismi di prevenzionedei rischi (assicurazioni sul reddito o fondi di mutualizzazione) e predisporre sottoprogrammi per le filiere che incontrano difficoltà specifiche.
Una PAC più verde
Ciascuno Stato membro, ciascun territorio, ciascun agricoltore contribuirà a combattere la sfida posta dalla sostenibilità e dai cambiamenti climatici con misure semplici e di comprovata efficacia. Tra il 2014 e il 2020 saranno investiti più di 100 miliardi di euro per aiutare l’agricoltura ad affrontare la sfida della qualità del suolo e dell’acqua, della biodiversità e del cambiamento climatico:
  1. inverdimento”: il 30% dei pagamenti diretti sarà subordinato al rispetto di tre pratiche agricole benefiche per l'ambiente: diversificazione delle colture, mantenimento dei prati permanenti e conservazione del 5%, e successivamente del 7%, delle zone di interesse ecologico a partire dal 2018, o misure ritenute quantomeno equivalenti in termini di benefici per l’ambiente;
  2. almeno il 30% del bilancio dei programmi di sviluppo rurale dovrà essere attribuito a misure agroambientali, ad aiuti all'agricoltura biologica o a progetti legati a investimenti o misure di innovazione benefici per l'ambiente;
  3. le misure agroambientali saranno rafforzate; dovranno essere complementari alle pratiche attuate nel quadro dell'inverdimento. Questi programmi dovranno essere più ambiziosi e, pertanto, più efficaci in termini di protezione dell'ambiente (garanzia contro il doppio finanziamento).
Una PAC più efficace e trasparente
Gli strumenti della PAC permetteranno a ciascuno Stato membro dell’UE di realizzare gli obiettivi comuni in modo efficace e flessibile tenendo conto della diversità dei 27, a breve 28, Stati membri:
  1. saranno raddoppiati i mezzi a sostegno della ricerca, dell’innovazione e della condivisione delle conoscenze;
  2. sarà migliorato il coordinamento dei programmi di sviluppo rurale con gli altri Fondi europei e l’approccio per assi sarà sostituito da un approccio strategico nazionale o regionale più flessibile;
  3. uno schema semplificato di aiuti per i piccoli agricoltori sarà messo a disposizione degli Stati membri che lo desiderino;
  4. saranno resi pubblici tutti gli aiuti della PAC, ad eccezione di importi molto modesti assegnati ai piccoli agricoltori.
Il complesso degli elementi della riforma sarà di applicazione a partire dal 1° gennaio 2014, ad eccezione della nuova struttura di pagamenti diretti (pagamenti "verdi", aiuti supplementari per i giovani, ecc.) che si applicheranno dal 2015 per consentire agli Stati membri di informare gli agricoltori in merito alla nuova PAC e di adattare i sistemi informatici di gestione della stessa.

La valutazione di Coldiretti, "la Forza amica del Paese" (come si autodefinisce) qui .

Una valutazione ambientalista qui.

Il Ministro De Girolamo qui.

Da Agronotizie:
Questioni irrisolte
Non sono state risolte, perché non hanno neanche potuto essere negoziate, tre questioni politicamente sensibili: la convergenza esterna, ovvero il riequilibrio del sussidio pro capite per agricoltori di diversi Paesi membri; l’imposizione di un tetto massimo per gli aiuti diretti, il cosiddetto capping; la flessibilità nel trasferimento di risorse tra i due pilastri della Pac.
Questi aspetti sono stati esaminati direttamente dai capi di Stato e di governo nel corso dei negoziati sul bilancio pluriennale: uno stratagemma, da parte dei leader europei, per decidere in prima persona, impedendo così ai propri ministri di negoziare, come prevede il Trattato di Lisbona, insieme agli europarlamentari.
Nonostante il disappunto dell’Eurocamera, è probabile che su questi temi avranno l’ultima parola i rappresentanti dei governi d’Europa al massimo livello.
Stabilite le regole, ma non le risorse
Anche se l’accordo è stato trovato sui meccanismi di funzionamento, manca però la cosa più importante: i soldi per finanziare queste misure.
Si tratta di un negoziato parallelo, in cui Consiglio e Parlamento europeo stanno discutendo delle risorse che saranno a disposizione dell’Europa per i prossimi sette anni, dal 2014 al 2020. Trattative in alto mare, dopo che è emerso che l’Eurocamera avrebbe bocciato l’intesa faticosamente raggiunta dai negoziatori.
La speranza è che lo sblocco possa essere superato al più presto, di modo da permettere il voto definitivo, sia sul budget che sulla Pac, dopo l’estate.
La Pac in Sicilia: La Via qui.

La Pac secondo me (in sintesi e per sommi capi):
Potrebbe cambiare pochissimo rispetto alla precedente riforma almeno nel nostro settore durogranicolo. Saranno limati certamente soltanto i casi più estremi che riguardano pagamenti diretti molto elevati o molto ridotti.
In realtà le opzioni a disposizione degli stati membri sarebbero parecchie, tanto da poter rendere la nuova  riforma più o meno morbida. Facile pronosticare, però, che sarà introdotta  molto gradualmente per non creare malumori. 
Il budget ancora da definire è un punto dirimente; se alla fine mancassero i soldi per finanziarla risulterebbe soltanto un grande castello di carte.
Il concetto di agricoltore attivo, dopo tanto parlarne, è semplicemente ridicolo ed esclude praticamente soltanto i casi eclatanti che con l'agricoltura non hanno nulla da spartire (aereoporti, ferrovie, campi di calcio etc.).
Gli ettari ammissibili sono un aspetto importante da chiarire (e sarà fondamentale capire quale anno sarà preso come riferimento).
Il Fondo di "Frutta nelle scuole", visto il successo in Italia presso il Ministero dell'Agricoltura, verrà rimpinguato (ma soltanto per combattere lo scorbuto).
Previsti controlli leggeri nelle zone virtuose, e più severi nelle zone problematiche...temo Germanica fregatura.

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